Lavoro agile: semplificazione delle procedure

Il DPCM 11 marzo 2020 ha ulteriormente semplificato la procedura di adozione del lavoro agile, procedura che sino a ieri doveva essere attuata secondo le modalità già semplificate – invio massivo dei dati – disposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 23 della legge 81/2017.

Il DPCM 11 marzo 2020, all’art. 1, comma 6, ha infatti previsto che

le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita’ indifferibili da rendere in presenza.

L’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020, prevedendo la possibilità di deroga agli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017, ha determinato il venire meno degli obblighi informativi di cui alla legge 81/2017 (informativa sulla salute e sicurezza da fornire al dipendente e al Responsabile dei lavoratori per la sicurezza; comunicazione tramite Cliclavoro dei dati anagrafici e fiscali del datore di lavoro ed elenco excel dei lavoratori ai quali è richiesto lo svolgimento del lavoro agile).

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